La Corte di Giustizia dell’Unione europea, in una sentenza depositata il 2 settembre 2021, ha dichiarato illegittime le norme che escludono cittadini e cittadine stranieri privi di permesso di lungo periodo da alcuni strumenti di conciliazione, quali bonus bebè e indennità di maternità per le madri disoccupate. Lo annuncia l'ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - che, attraverso i suoi legali, si è impegnata in questi anni in tutti i tribunali d’Italia e ha lungamente segnalato la necessità di intervenire su tali disposizioni, in contrasto con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e con la direttiva 2011/98, la quale dà il diritto alla sicurezza sociale a tutti gli stranieri con un permesso di soggiorno anche breve con cui è consentito lavorare.
L’avv. Alberto Guariso di ASGI, che ha assistito i ricorrenti davanti alla Corte, ha dichiarato “La sentenza conferma che il diritto dell’Unione può dare un contributo importante alla affermazione dei principi di uguaglianza, ma spiace constatare che per molti anni la metà delle mamme e delle famiglie straniere sono state illegittimamente escluse – per ragioni puramente ideologiche – da importanti prestazioni di sostegno che avrebbero garantito un maggiore integrazione sociale, con beneficio non solo per gli stranieri ma per l’intera collettività ”.
L’INPS dovrà erogare le prestazioni a tutti gli stranieri e le straniere la cui domanda era stata respinta.
Dall'altra parte da gennaio 2022 in avanti le due prestazioni dovrebbero scomparire per lasciare spazio all’assegno unico che non prevede tale esclusione, ma nemmeno una chiara estensione a tutti gli stranieri e le straniere destinatari della direttiva 2011/98 e potrebbe portare nuove incertezze. Ancora ASGI segnala che restano nel nostro ordinamento altre prestazioni, come il bonus asili nido, riservate esclusivamente ai lungosoggiornanti, che il Parlamento italiano dovrà modificare rapidamente al fine di evitare ulteriori condanne della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
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